STUDIO LEGALE SANTORO TORINO

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May 20th
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Lo Statuto dell'I.S.G.

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LO   STATUTO


 

“ISTITUTO  PER LO STUDIO, LA RICERCA  E  IL CONFRONTO GIURIDICO”
“I. S. G.”


Articolo 1 - Denominazione
È costituita un’associazione denominata “ISTITUTO  PER LO STUDIO, LA RICERCA  E  IL CONFRONTO GIURIDICO” abbreviabile “I. S. G.”


Articolo 2  - Sede e durata
L“ISTITUTO  PER LO STUDIO, LA RICERCA  E  IL CONFRONTO GIURIDICO”, DI SEGUITO “’Associazione” ha durata illimitata ed ha sede in Torino,  Via Giovanni Amendola, 12.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo la sede può essere fissata in luogo diverso e possono essere istituite sedi operative.

Articolo 3 Scopo
L’associazione non ha finalità di lucro e, nel rispetto dei principi costituzionali, persegue lo scopo di promuovere e divulgare lo studio e la conoscenza del diritto italiano e internazionale e delle relative problematiche giuridiche, anche in correlazione a tematiche di ordine economico e sociale e favorendo, altresì, l’interscambio di esperienze  con i altri Paesi.
A tal fine l’ Associazione potrà, fra l’altro:
- favorire e promuovere tutte le attività  e iniziative di studio e di ricerca ivi compresa l’attività di formazione a qualsiasi livello
- curare e organizzare incontri, congressi, convegni, seminari didattici ed eventi scientifici e culturali
- promuovere i rapporti con Università, associazioni ed altre istituzioni, pubbliche e private, impegnate nella analisi e risoluzione di problemi giuridici, economici e sociali sia nazionali che di altri Paesi
- curare la redazione di pubblicazioni, anche periodiche, e distribuire un bollettino di informazione sull’attività svolta dalla stessa Associazione;
- realizzare siti internet.
- favorire una adeguata valorizzazione dell’attività anche mediante la pubblicazione dei risultati del lavoro ricerca;
- istituire ed assegnare premi e/o borse di studio conformemente agli scopi dell’associazione.

Articolo 4 - Patrimonio e esercizi Sociali
Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:
- dalle quote associative;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati durante lo svolgimento della sua attività e di quelle direttamente connesse od accessorie da eventuali ricavati dall’organizzazione di convegni, seminari ed eventi scientifici e culturali e pubblicazioni;
- da contributi da pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell’associazione;
- eventuali donazioni e lasciti;
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.


Articolo 5 - Soci
L’associazione è formata da soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. Sono considerati soci fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’associazione.
Sono soci ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell’associazione in base a delibera del Consiglio direttivo.
La qualifica di socio sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio direttivo a coloro che sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l’attività dell’associazione.

Articolo 6 - Ammissione
Possono essere ammessi a far parte dell’associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda.
Possono partecipare all’associazione anche persone giuridiche pubbliche e private e straniere.
Il Consiglio direttivo dell’associazione delibera a suo esclusivo giudizio in ordine alla ammissione o meno dei nuovi associati.

Articolo 7 - Perdita qualità di socio
La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.
Il socio che intende recedere dall’associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare.
In mancanza di tale comunicazione sarà considerato socio anche per l’anno successivo e sarà tenuto al versamento della quota associativa.
L’esclusione è pronunciata quando il comportamento dell’associato sia tale da recare pregiudizio, morale o materiale, all’associazione.
Sull’esclusione dell’associato delibera l’assemblea.

Articolo 8 - quote
Ogni associato è tenuto a versare la quota associativa annua nella misura e secondo le specifiche modalità stabilite periodicamente dal Consiglio direttivo.
La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per oltre tre mesi dà luogo alla perdita della qualità di associato. Sulla esclusione dell’associato moroso delibera il Consiglio direttivo. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.


Articolo 9 - Organi
Sono organi sociali
- L’Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario Tesoriere;
- Il Revisore contabile.
I componenti gli organi amministrativi e di controllo possono avere diritto alla corresponsione di emolumenti individuali annui, il  cui pagamento è subordinato alle effettive disponibilità di bilancio consuntivo, non superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni, come determinati dall’assemblea in bilancio preventivo.
La mancata disponibilità di bilancio per l’anno sociale di riferimento produce la decadenza dall’eventuale  diritto.

Articolo 10 - Assemblea
L’assemblea è ordinaria e straordinaria ed  è convocata dal Presidente
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volte all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo.
L’assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto nonché sullo scioglimento dell’associazione.

Articolo 11 - Convocazione
L’assemblea è convocata  con comunicazione, a mezzo di lettera, o altro mezzo idoneo,  contenente l’ordine del giorno, nonché la data, l’orario ed il luogo della seconda convocazione che potrà essere fissata anche lo stesso giorno della prima convocazione, inviata a tutti i soci.
L’assemblea deve essere convocata quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati.
In mancanza delle formalità di convocazione l’assemblea è valida con la presenza di tutti i soci.

Articolo 12 - Diritto partecipazione assemblea
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota associativa annua.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, mediante delega scritta conservata negli atti dell’associazione.

Articolo 13 - Svolgimento
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice- Presidente. In mancanza di entrambi l’assemblea provvede a nominare il proprio Presidente.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea, dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 14 - Convocazioe
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti membri che rappresentino almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 15 Validità di costituzione
In prima convocazione l’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati.
In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno un terzo degli associati.
L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di due terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo quanto stabilirà l’assemblea ordinaria al momento della relativa nomina. Fanno parte del Consiglio i consiglieri nominati dall’assemblea ordinaria di cui  almeno due scelti, se possibile, fra i soci fondatori e gli altri fra i soci ordinari e sostenitori.
I membri del Consiglio direttivo vengono nominati per un triennio e sono rieleggibili.
La prima nomina viene effettuata dai soci fondatori.

Articolo 17 - Menbri
Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario Tesoriere.
Per l’attività del Consigli direttivo può essere previsto dall’assemblea un fondo spese di rappresentanza e il rimborso spese. Il Segretario Tesoriere autorizza la spesa subordinatamente alle disponibilità di bilancio.

Articolo 18 - Convocazione
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, mediante comunicazione, con lettera, o altro mezzo idoneo,  contenente l’ordine del giorno, nonché la data, l’orario ed il luogo della  convocazione, inviata a tutti i componenti del Consiglio stesso.
In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.
In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19 -
Se la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio l’assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata per procedere alla rinnovo dell’intero Consiglio direttivo.

Articolo 20 - Poteri
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza alcuna limitazione.
Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, disciplinare e amministrativa dell’associazione. Ad esso competono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Ad esso inoltre spetta:
- stabilire le condizioni ed i criteri di ammissione degli associati;
- stabilire la quota annuale associativa alla luce di quello che si ritiene il relativo preventivo delle spese;
- provvedere alle convocazioni delle assemblee;
- provvedere alla gestione dei fondi dell’associazione per lo svolgimento delle attività relative;
- autorizzare l’apertura di sedi distaccate, anche a carattere autonomo, nel territorio della Comunità Europea;
- assumere o licenziare personale regolamentandone il trattamento economico;
- stipulare contratti, polizze e convenzioni;
- aprire conti correnti bancari o postali;
- predisporre un bilancio consuntivo e preventivo e la loro presentazione all’assemblea;
- compilare, se del caso, il Regolamento per il funzionamento dell’associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- elaborare un marchio distintivo dell’Associazione e registralo nei modi di legge;
- effettuare acquisizioni di beni mobili ed immobili;
- gestire patrimoni mobili ed immobili di enti pubblici e privati.
Il Consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell’associazione.

Articolo 21 - Il presidente
Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, può esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione successiva.


Articolo. 22 - Il Tesoriere
Il Segretario Tesoriere provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali dello stesso e tiene aggiornato il libro degli associati. Provvede a riscuote le quote associative ed a rilasciare le relative quietanze. Tiene la contabilità dell’associazione su un libro giornale di entrate e uscite aggiornato. Provvede inoltre alle operazioni bancarie o postali di amministrazione nei limiti della delega di firma.


Articolo 23 - Revisore Contabile
L’assemblea può deliberare la nomina del  revisore dei conti.
Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 24 - Comitato Scientifico
Il Consiglio direttivo può nominare il Comitato  Scientifico-Culturale col compito di proporre attività culturali, intellettuali, artistiche, tecniche e scientifiche, anche con riferimento all’organizzazione di mostre, convegni, pubblicazioni e relazioni sociali. e può chiedere  parere sulle attività  e iniziative di studio e di ricerca oggetto dello scopo sociale dell’associazione.

Articolo 25 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all’associazione, e ne determinerà i poteri stabilendo le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio, che non potrà mai essere ripartito fra gli associati, a favore di Enti con finalità analoghe.

 

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Il Notiziario è' curato dall'Avvocato Mario Santoro in collaborazione con l'Istituto Studio, Ricerche e Confronto Giuridico Per riceverlo:


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