CONDIZIONI DI PROPONIBILITA' DELLA DOMANDA
La domanda per la riparazione dei pregiudizi subiti a causa della irragionevole durata di un processo può essere proposta mentre è ancora pendente il giudizio in questione.
Una volta concluso il processo nel quale si sia consumata la violazione del termine ragionevole di durata, l'azione per l'equa riparazione può essere promossa entro il termine perentorio di sei mesi dal momento in cui si è formata la decisione definitiva.
In tema di equa riparazione ai sensi della legge Pinto per "definitività" della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il dies a quo del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, deve intendersi il passaggio in giudicato della sentenza, non essendo conclusiva del procedimento una pronuncia suscettibile di impugnazione.
Il Notiziario è' curato dall'Avvocato Mario Santoro in collaborazione con l'Istituto Studio, Ricerche e Confronto Giuridico Per riceverlo:






